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L'Associazione sindacale comunica l'elenco dei soci morosi al Comitato, il quale apre contro di essi procedimento disciplinare. La stessa Associazione tiene distinta la contabilità relativa ai contributi, di cui al presente articolo, da quella dei contributi sindacali.

 

Art. 20

I Comitati sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per la giustizia e gli affari di culto, il quale la esercita direttamente, ovvero per il tramite dei procuratori del Re. Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione, la tenuta dell'albo, e in generale, I'esercizio della professione.

Il Ministero per la giustizia e gli affari di culto può inoltre; con suo decreto, sciogliere il Comitato, ove questo, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli o nel non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso le attribuizioni del Comitato sono esercitate dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato, fino a quando non si sia provveduto alla nomina di un nuovo Comitato. Egualmente, nel caso di scioglimento del Consiglio direttivo dell'Associazione sindacale, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto ha facoltà di disporre, con suo decreto, che il Comitato cessi di funzionare e che le sue attribuzioni siano esercitate dal presidente del Tribunale.

 

Art. 21

Coloro i quali dimostrino con titoli di avere esercitato anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento lodevolmente per dieci anni la professione di perito industriale e di avere cultura sufficiente per I'esercizio della professione stessa, possono ottenere la iscrizione. A tale effetto gli interessati devono presentare istanza, con i relativi documenti, al Ministero della istruzione, entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento. Alla istanza deve unirsi la quietanza dell'ufficio del registro, che attesti il versamento all'erario dello Stato la somma di L. 300. Sui titoli presentati giudica inappellabilmente una Commissione, nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e composta di cinque membri, tre scelti tra i docenti negli istituti superiori o secondari e due fra i liberi professionisti.

La Commissione, qualora decida favorevolmente, indica il ramo dell'attività professionale per cui può essere concessa l'iscrizione e trasmette la domanda al Comitato. Questo, ove concorrano le altre condizioni stabilite dal presente regolamento, procede alla iscrizione del richiedente nell'albo; in caso contrario il Comitato respinge la domanda, salvo all'interessato il ricorso alla Commissione centrale, in conformità dell'art. 15.

Il Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto, ha facoltà di emanare le disposizioni che potranno occorrere per il funzionamento della Commissione di cui al presente articolo.

 

Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna

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