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Variazione denominazione in Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna
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Art. 16

Spettano ai periti industriali, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità di meccanico, elettricista, edile, tessile chimico, minerario, navale ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti. Possono inoltre essere adempiute:

a) dai periti di qualsiasi specialità, per ciascuno entro i limiti delle medesime, mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle specialità stesse;

b) dai periti edili anche la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative, nonché la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di costruzione;

c) dai periti navali anche la progettazione e direzione di quelle costruzioni navali alle quali sono abilitati dal titolo in base a cui conseguirono la iscrizione nell'albo dei periti;

d) dai periti meccanici, elettricisti ed affini la progettazione, la direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche, le quali non richiedono la conoscenza del calcolo infinitesimale.

 

Art. 17

Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della delimitazione della professione di perito industriale e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre professioni.

 

Art. 18

Le perizie e gli incarichi su quanto forma oggetto della professione di perito industriale possono essere affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli iscritti nell'albo dei periti industriali, salvo il disposto dell'art.7.

Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo quando si tratti di casi di importanza limitata, ovvero non vi siano nelle località professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.

 

Art. 19

Spetta all' Associazione sindacale:

a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di perito industriale e I'esercizio abusivo della professione, presentando, ove, occorra, denuncia al procuratore del Re;

b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministero per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

c) di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti. Essa cura altresì la ripartizione e l'esazione del contributo, che la Commissione centrale, costituita nel modo indicato nell'art. 15 stabilirà per le spese del suo funzionamento, giusta l'art. 18 del regolamento approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537.

Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna

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