Art. 22
Il presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia, o un giudice da lui delegato, provvede alla prima formazione dell'albo dei periti industriali in base alle domande che gli interessati abbiano presentato nella Cancelleria del Tribunale entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento. Formato l'albo, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, d'intesa con il Ministro per le Corporazioni, stabilirà, con suo decreto, la data da cui incominceranno a funzionare i Comitati menzionati nell'art. 3.
Fino alla emanazione del decreto, di cui al comma precedente, la custodia dell'albo rimarrà affidata al presidente del Tribunale. Egli, o un giudice da lui delegato, decide sulle nuove domande che siano presentate, e provvede altresì, di ufficio o su richiesta del pubblico Ministero, in ordine alla cancellazione dall'albo nel caso di perdita della cittadinanza e del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento alla iscrizione.
Contro le decisioni adottate dal presidente del Tribunale a norma del presente articolo, è dato ricorso alla Commissione centrale, in conformità dell'art. 15.
Art. 23
Gli albi dei periti industriali dei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, N. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 e del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 21 1, comprenderanno un elenco, speciale e transitorio, nel quale saranno iscritti i tecnici, che, nella legislazione della cessata monarchia austro-ungarica, erano denominati "maurermeister".
Ai detti tecnici spetta il titolo di perito edile e la facoltà di progettare e dirigere costruzioni, secondo le norme della legislazione della cessata monarchia austro-ungarica, che regolavano le attribuzioni dei tecnici stessi nel momento in cui, nei territori precedentemente indicati, entrarono in vigore le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, e il R. decreto-legge 22 febbraio 1924 n. 21 1; senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative.
Per ottenere la iscrizione nell'elenco gli interessati devono, nel termine perentorio di sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, presentare domanda, con i relativi documenti, al presidente del Tribunale. Questi decide sulla domanda, accordando o negando l'iscrizione nell'albo, e contro la sua decisione è ammesso ricorso alla Commissione centrale, in conformità dell'articolo 15.
Dato a Roma, addì 11 Febbraio 1929