L'Ordine dei Periti Industriali è l'Ente Pubblico non economico cui sono obbligatoriamente iscritti i Periti Industriali liberi professionisti, residenti nel territorio della provincia di appartenenza.
Gli Ordini Professionali dei Periti Industriali sono stati costituiti, originariamente, con il nome di "Associazioni sindacali locali" dal R.D.L. 11 Febbraio 1929 n. 275 con lo scopo della "tenuta dell'Albo professionale dei Periti Industriali".
Le principali leggi che disciplinano il funzionamento e l'ordinamento del Ordine professionale dei Periti Industriali sono, ancora oggi, il predetto R.D.L. 11 Febbraio 1929 n. 275 ed il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 Novembre 1944 n. 382 che detta le "Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi professionali".
Nel 1990, in seguito alla promulgazione della Legge 2 Febbraio 1990 n. 17 "modifiche all'ordinamento professionale dei Periti Industriali" ed alla conseguente Direttiva del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, per la disciplina delle modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché sulla tenuta dei relativi registri, sono state modificate le norme che disciplinano l'iscrizione all'Ordine dei Periti Industriali conformemente a quanto vigente sino a tutto l'anno 2002.
In relazione alle disposizioni Legislative, introdotte con la modifica dell'ordinamento scolastico ed universitario, anche l'iscrizione all'Ordine dei Periti Industriali è modificata in modo che, a partire dall'anno 2003, era possibile l'iscrizione dei Periti Industriali che avevano conseguito un Diploma di Laurea Universitaria biennale. Questi Periti Industriali assumono, come previsto dalla Legge, il titolo di Periti Industriali Laureati.
Sommariamente potevano iscriversi all'Ordine professionale, quindi praticare la libera professione, solo i diplomati degli istituti tecnici industriali statali che, avendo conseguito il diploma di "perito industriale capotecnico", avevano svolto un praticantato biennale presso lo studio di un professionista Perito Industriale, o professionista equipollente, ovvero un lavoro dipendente, inerente la mansione propria del diploma per almeno 3 anni, sostenendo con esito positivo l'esame di stato di abilitazione all'esercizio della libera professione.
A seguito del nuovo ordinamento e della riforma degli Ordini professionali, sono inoltre ammessi a sostenere l'esame di abilitazione professionale anche i possessori di Diploma Universitario e Laurea Triennale, nelle specifiche sezioni.
Sono inoltre ammessi a sostenere l'esame di abilitazione professionale, sino alla data del 29 maggio 2021, i Periti Industriali in possesso del diploma di perito industriale capotecnico, del diploma di maturità tecnica di perito industriale, o del diploma afferente al settore «Tecnologico», di cui al DPR 15 marzo 2010, n. 88 che abbiano completato il tirocinio professionale della durata di 18 mesi.