Art.28
Nell’espletamento dell’incarico ricevuto il Perito Industriale potrà farsi sostituire da persona competente nell’ambito della propria organizzazione previa verifica del gradimento da parte del committente, sempre che tale sostituzione sia consentita tenuto conto della natura dell’incarico e comunque sotto la sua personale responsabilità
Art.29
Il Perito Industriale potrà recedere dall’incarico prima di aver fornito la prestazione completa, ma dovrà attivarsi per evitare il prodursi di danni nei riguardi del committente o di altri colleghi se trattasi di incarico collegiale; resta salvo il recesso per giusta causa.
Art.30
Il Perito Industriale non può accettare compensi da terzi diretti o indiretti, oltre a quelli dovuti dal committente, senza avere prima comunicato a quest’ultimo la natura, il motivo, l’entità del compenso ed aver ottenuto da lui l’autorizzazione alla riscossione per iscritto.
Art.31
Il Perito Industriale non deve millantare influenze o aderenze politiche o sociali presso enti o persone per procurarsi la clientela, neppure deve servirsi di forme pubblicitarie illecite o di procacciatori d’affari per il medesimo fine.
Art.32
Il Perito Industriale che venisse nominato consulente tecnico in controversie giudiziali o stragiudiziali dovrà astenersi dall’assumere l’incarico se sia già pronunciato o abbia egli stesso un suo parente o un suo cliente un qualche interesse nella controversia.
Art.33
Nella compilazione della parcella il Perito Industriale deve usare la massima chiarezza, indicando dettagliatamente le prestazioni eseguite, il corrispettivo richiesto e le spese sostenute di cui si chiede il rimborso.