DEI RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AUTORITA’
Art.34
Il Perito Industriale deve esercitare la sua attività e disciplinare i suoi rapporti tenendo una condotta debitamente rispettosa verso organismi gerarchici, Enti Pubblici ed Autorità Pubbliche.
Art.35
Il Perito Industriale non deve abusare dei poteri e del prestigio di cui dispone quando va a ricoprire qualsiasi carica pubblica al fine di trarne vantaggi diretti o per interposta persona.
Art.36
Il Perito Industriale, che presta il proprio lavoro nell’ambito di una Pubblica Amministrazione, non può accettare incarichi che lo pongono in condizioni di conflitto con gli interessi perseguiti dall’Amministrazione dalla quale dipende, facendo comunque salvi gli ulteriori limiti legali o regolamentari che discendono dall’appartenenza alla Pubblica Amministrazione.
DEI RAPPORTI CON I TERZI
Art.37
Qualora nell’espletamento dell’incarico affidatogli il Perito Industriale instauri rapporti con terzi, egli deve agire in modo da tutelare gli interessi del committente senza però compromettere quelli dei terzi nei limiti in cui tali interessi risultino oggettivamente dagli elementi di cui dispone.
NORME RELATIVE A CONCORSI E COMMISSIONI IN GENERE
Art.38
Il Perito Industriale, nominato componente di commissioni di qualsiasi tipo, deve tenere un comportamento rispondente alle prescrizioni del presente codice deontologico.