DEI RAPPORTI CON I COMMITTENTI
Art.23
Il rapporto che si instaura tra il committente ed il Perito Industriale deve essere caratterizzato in ogni momento del suo svolgimento da fondamentali requisiti quali la stima, la fiducia, la lealtà, la chiarezza, la correttezza reciproca. Se vengono meno queste promesse il committente può revocare la scelta e il professionista recedere dall’incarico.
Art.24
Il Perito Industriale deve definire insieme al committente il contenuto e i termini dell’incarico ottenuto e i termini dell’incarico conferitogli.
Art.25
Il Perito Industriale, nell’eseguire l’incarico conferitogli, deve usare la massima diligenza e cura e deve tutelare gli interessi del committente, purché ciò non comporti il dover porre in essere comportamenti illecii contrastanti con le presenti Norme, le Leggi Vigenti, o compiere attività che possano compromettere il prestigio del professionista e/o dell’intera categoria.
Art.26
l Perito Industriale, è tenuto al segreto professionale. Egli non può divulgare informazioni di cui sia venuto a conoscenza durante l’espletamento dell’incarico conferitogli, salvo il caso in cui sia espressamente autorizzato dal committente. L’obbligo del segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto con il committente. Il Perito Industriale deve informare i suoi collaboratori e dipendenti dell’obbligo del segreto professionale, e vigilare che vi conformino. Per la violazione posta in essere da questi ultimi risponde comunque personalmente il professionista.
Art.27
Il Perito Industriale deve rifiutare incarichi per i quali ritiene non avere la preparazione necessaria, affidando eventualmente il cliente a Colleghi competenti nello specifico campo inerente l’incarico, così come deve rinunciare ad incarichi sui quali ritenga di non poter dedicare la necessaria cura, al fine di non causare danni al committente.