Art.18
Il Perito Industriale non deve per nessuna ragione favorire e legittimare il lavoro professionale abusivo o collaborare con chi esercita abusivamente la professione, ma deve anzi denunciare l’abuso al Collegio di appartenenza. Qualora, poi, eserciti funzioni pubbliche dovrà altresì, riferire il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.
Art.19
Non è permesso al Perito Industriale fregiarsi di titoli che non gli competono, ai sensi delle Leggi Vigenti che disciplinano l’esercizio delle professioni. E’ fatto divieto all’uso di mezzi pubblicitari di tipo reclamistico della propria attività professionale.
Art.20
Il Perito Industriale che dovesse ravvisare comportamenti professionali eticamente censurabili, da parte di un collega, dovrà informare di ciò il collegio di appartenenza.
Art.21
Il Perito Industriale che intende procedere per vie legali nei confronti di un collega, per motivi attinenti l’esercizio della professione, ha il dovere, in via prioritaria, di informare il Collegio per tentare una composizione amichevole della controversia attraverso la mediazione del Presidente del Collegio di appartenenza.
Art.22
Il Perito Industriale non deve compiere atti di concorrenza sleale di nessun tipo. I compensi per le prestazioni professionali devono essere fissati a norma delle vigenti tariffe, la cui osservanza è preciso dovere del professionista, salvo per le sole eccezioni previste dalla Legge.