DEI RAPPORTI CON I COLLEGHI
Art.13
Il Perito Industriale deve svolgere la propria professione nel rispetto dei valori di lealtà e correttezza nei confronti dei propri colleghi, al fine di conservare e accrescere il prestigio dell’intera categoria professionale. Stessi identici valori, di lealtà e correttezza, debbono caratterizzare l’attività del Perito Industriale nei confronti dei professionisti appartenenti ad altre categorie professionale.
Art.14
E’ fatto divieto ai Periti Industriali iscritti all’albo di screditare i propri colleghi esaltando nel contempo le proprie qualità per ottenere benefici.
Art.15
Il Perito Industriale che venisse chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri deve informare di ciò il collega sostituito ed accertarsi che quest’ultimo sia stato definitivamente e regolarmente esonerato.
Art.16
Qualora dovessero instaurarsi rapporti di collaborazione tra colleghi, tali rapporti debbono essere definiti preventivamente in modo che risulti chiaro il contributo professionale apportato da ciascuno.
Art.17
Per nessuna ragione e in nessun caso il Perito Industriale dovrà attribuirsi la paternità di un lavoro eseguito da altri, neppure dovrà trarre in inganno i suoi interlocutori facendo apparire come proprio un lavoro realizzato in collaborazione con altri.