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Agli uffici, a cui deve trasmettersi l'albo, a termine del precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonché di sospensione dell'esercizio della professione.

 

Art. 9

I1 Comitato rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio del Regno.

 

Art. 10

La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal Comitato su domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore del Re, nei casi:

a) di perdita della cittadinanza o del godimento di diritti civili;

b) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo.

 

Art. 11

Le pene disciplinari, che il Comitato può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempoon maggiore di sei mesi;

d) la cancellazione dall'albo;

l'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Comitato.La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Il Comitato deve comunicare all'associazione sindacale i provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti, che facciano  anche parte della detta associazione, e questa deve comunicare al Comitato i provvedimenti adottati contro coloro che siano
anche iscritti nell'albo.

 

Art. 12

L'istruttoria, che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal Comitato su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del Comitato, ad iniziativa di uno o più membri.

Il presidente del Comitato, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di aver inteso l'incolpato, riferisce al Comitato, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare.

In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinché possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti.

Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna

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