Art. 4
Per essere iscritto all'albo dei periti industriali è necessario:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
b) godere dei diritti civili e non avere riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore ai cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale;
c) aver conseguito uno dei diplomi, indicati nell'articolo 1.
In nessun caso possono essere iscritti nell'albo e, qualora vi si trovino iscritti, debbono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività di contraddizione con gli interessi della Nazione.
Art. 5
La domanda per l'iscrizione è diretta al Comitato presso I'associazione sindacale nella cui circoscrizione l'aspirante risiede; è redatta in carta da bollo ed accompagnata dai documenti seguenti:
1° atto di nascita;
2° certificato di residenza;
3° certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
4° certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
5° diploma rilasciato da uno degli istituti di istruzione indicati nell'art. 1.
Art. 6
Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro contemporaneamente alla cancellazione della iscrizione precedente.
Art. 7
Gli impiegati dello Stato e delle altre Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio, della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo; ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati, pur non essendo essi iscritti nell'albo.
I suddetti impiegati, ai quali sia invece consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'albo; ma sono soggetti alla disciplina del Comitato soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio. In nessun caso la iscrizione nell'albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.
Art. 8
L'albo, stampato a cura del Comitato, deve essere comunicato alle cancellerie della Corte d'appello e dei Tribunali della circoscrizione a cui l'albo stesso si riferisce, al Pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, ai Consigli provinciali dell'economia nella circoscrizione medesima e alla segreteria della Commissione centrale, di cui all'art. 15.