L'Avviso e la notizia di cui ai commi precedenti, contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonché il luogo, il giorno e l'ora per la eventuale votazione di ballottaggio.
L'Assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.
Art. 4
Nell'Assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.
Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro per la Grazia e Giustizia.
Art. 5
Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'Assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il maggiore di età.
Art. 6
Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell' Albo può proporre reclamo alla Commissione Centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.
Art. 7
Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine o Collegio, e propone all'approvazione dell'Assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.
Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'Albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.
Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di Enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo Decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell' Albo.
Art. 8
Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente. In caso di scioglimento, le funzioni del Consiglio sono affidate ad un Commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.