DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 NOVEMBRE 1944 N. 382
(PUBBLICATO NELLA G.U. - Serie speciale - del 23.12.1944, N. 98)
NORME SUI CONSIGLI DEGLI ORDINI E COLLEGI E SULLE COMMISSIONI CENTRALI PROFESSIONALI
UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 Decreto Legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 N. 15 1 ;
Visti i Regi Decreti Legge 30 ottobre 1943 N. 2/B e 29 maggio 1944 N. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Grazia e la Giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
CAPO I
del Consiglio degli Ordini e Collegi Professionali
Art. 1
Le funzioni relative alla custodia dell'Albo e quelle disciplinari per le professioni di Ingegnere, di Architetto, di Chimico, di Professionista in Economia e Commercio, di Attuario, di Agronomo, di Ragioniere, di Geometra, di Perito Agrario, di Perito Industriale, sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'ordine o Collegio, a termini dell'art. 1 del R. Decreto-legge 24 gennaio 1924, N. 103. I1 Consiglio è formato: di cinque componenti, se gli iscritti nell'Albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento ma non i millecinquecento; di quindici se superano i millecinquecento.
Art. 2
I componenti del Consiglio sono eletti dall'Assemblea degli iscritti nell'Albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguali a quello dei componenti da eleggersi.
Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine o Collegio di cui convoca e presiede l'Assemblea. Il presidente deve in ogni modo convocare l'Assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti.
I componenti del Consiglio restano in carica due anni.
Art. 3
L'Assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito, per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.