Art.4
L’esercizio della professione si fonda sulla libertà e sull’indipendenza professionale.
Art.5
Il Perito Industriale deve denunciare al Consiglio del Collegio di appartenenza ogni tentativo di imposizione contraria alle presenti norme di deontologia professionale, da qualunque parte e da chiunque provenga.
Art.6
Il Perito Industriale, nell’esercizio della professione, deve rifuggire da qualsiasi comportamento discriminatorio dettato da differenze di religione, di razza o nazionalità, convincimenti politici e appartenenza a classi sociali.
Art.7
Il Perito Industriale deve curarsi di aggiornare le proprie conoscenze al fine di migliorare le prestazioni e renderle più competitive alla luce delle innovazioni tecnologiche e scientifiche.
Art.8
Il Perito Industriale non deve utilizzare la propria posizione professionale per scopi contrari alle presenti norme, neppure al di fuori dell’esercizio della professione.
DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO
Art.9
Il Perito Industriale deve attenersi alle direttive ed alle prescrizioni legittimamente dettate dal Consiglio del Collegio nell’esercizio delle proprie competenze istituzionali, al fine di consentire l’uniformità e la coerenza dell’azione dell’intera Categoria.
Art.10
L’appartenenza al Collegio impone a tutti gli iscritti un preciso dovere di collaborazione. Ogni iscritto deve segnalare al Consiglio del Collegio di appartenenza il comportamento dei propri colleghi contrastante con le presenti norme deontologiche e, inoltre, se richiesto, fornire spiegazioni e documenti.