NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
(Delibera del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati n. 67/11 del 24/05/95)
Il codice di deontologia professionale è l’insieme dei principi e delle regole di Etica professionale che ogni Perito Industriale deve osservare ed ai quali deve ispirarsi nell’esercizio della professione e che integrano le norme codificate dal diritto positivo.
I doveri e implicitamente i diritti, che ne risultano per il professionista sono preordinati a disciplinare i rapporti con i Colleghi, con i Committenti, con le Pubbliche Autorità, con il Collegio di appartenenza, con i Terzi, al fine di giungere alla formazione di una corretta coscienza professionale che informi di sè l’attività professionale svolta ed elevi la qualità della prestazione in rapporto alla necessità delle utenze pubbliche e private.
Ogni Perito Industriale deve sentirsi impegnato affinché le presenti norme siano osservate e deve collaborare con gli organismi di autogoverno per reprimere eventuali comportamenti contrastanti con i principi contenuti nel presente codice deontologico.
L’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo dei Periti Industriali per l’esercizio della professione rappresentata una fondamentale acquisizione della nostra democrazia, perché garantisce il controllo dall’interno che precede ed integra quello statale.
Alla luce di ciò è imprescindibile la necessià di predisporre un codice di deontologia professionale nel quale diritti e doveri si impongono alla coscienza di ciascun diritto.
Le disposizioni del presente codice si applicano ad ogni Perito Industriale iscritto all’albo professionale.
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art.1
Il Perito Industriale nell’esercizio della professione adempie ad una funzione sociale di pubblica utilità. La professione deve essere esercitata in ossequio alle Leggi della Repubblica.
Art.2
Tutti coloro che esercitano la professione di Perito Industriale debbono rispettare le presenti norme deontologiche al fine di garantire il decoro della Categoria alla quale appartengono.
Art.3
Il Perito Industriale deve assolvere gli impegni assunti con la massima coscienza e diligenza, consapevole di dover rifiutare quegli incarichi per l’assolvimento dei quali ritenga di non essere adeguatamente preparato, come pure quelli che potrebbero porlo in una posizione di conflitto con i suoi doveri professionale.