Art. 4
Qualora il professionista cessi di essere iscritto nell'Albo per dimissioni volontarie, per trasferimento ad altro Ordine, o in seguito a provvedimento di cancellazione o sospensione, dovrà, all'atto stesso della presentazione della domanda di cancellazione, di trasferimento, o di comunicazione del provvedimento, se adottato per iniziativa del Consiglio, restituire il timbro senza diritto ad alcun rimborso.
Dell'avvenuta restituzione sarà rilasciata ricevuta all'interessato e ne sarà fatta annotazione sull'apposito registro. In caso di smarrimento del timbro, il professionista dovrà fare subito denuncia al Consiglio Direttivo dell'Ordine allegando copia dell'avvenuta denuncia alle Autorità competenti; a richiesta il Consiglio considererà il caso e deciderà se rilasciare un duplicato.
Il timbro deteriorato o comunque resosi inservibile, deve essere riconsegnato e, a richiesta, si provvederà alla sostituzione dietro rimborso delle spese di duplicazione.
Art. 5
Il Perito Industriale cancellato dall'Albo che non riconsegni il timbro immediatamente o entro il termine fissato dal Consiglio dell'ordine, sarà diffidato.
Del provvedimento sarà data comunicazione alla Autorità Giudiziaria ed agli Enti ed Uffici interessati.
Il professionista cancellato dall'Albo, o sospeso, che continui l'esercizio della professione e faccia uso del timbro a tale scopo sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 19 del R.D. 1 1.02.1929, n. 275.
Art. 6
E' fatto divieto ai Periti Industriali di provvedersi direttamente del timbro di autenticazione o di usare timbri che abbiano caratteristiche simili a quello deliberato dal Consiglio del Collegio. L'uso del timbro che non sia stato dato in dotazione a norma del precedente art. 3 è considerato infrazione perseguibile con provvedimento disciplinare previsto dagli artt. 11 e 12 del R.D. 1 l .02.1929, n. 275.
Art. 7
L'Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici Pubblici, comunque preposti alla vidimazione o alla approvazione degli elaborati di cui al precedente art. 1, sono invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante la iscrizione del firmatario nell'Albo Professionale e a respingerli nel caso manchino del prescritto requisito o che il timbro abbia forma ed effige diversa da quella sottoriportata. Agli Enti interessati è trasmessa copia delle presenti norme con il modello del timbro rilasciato.