Art.45
Il Perito Industriale deve rifiutare qualsiasi incarico per l’espletamento del quale egli sia costretto a contravvenire a leggi, norme e regolamenti.
DISPOSIZIONI FINALI
Art.46
Le presenti norme di deontologia professionale sono poste ad integrazione delle norme legislative e regolamentari emanate per l’esercizio della professione di Perito Industriale. Gli iscritti all’Albo devono osservarle scrupolosamente, in mancanza saranno oggetto di provvedimenti disciplinari graduati a seconda della gravità delle infrazioni, abusi e di qualunque atto lesivo all’etica professionale. I suddetti provvedimenti disciplinari saranno presi dal Consiglio del Collegio di appartenenza, previo procedimento istruttorio così come previsto dalle Leggi Vigenti.
Art.47
L’osservanza delle presenti norme da parte degli iscritti è sottoposta alla vigilanza del Consiglio del Collegio di appartenenza. I Periti Industriale devono, per quanto possibile, comunicare i principi informativi del presente codice attraverso un’attività di divulgazione.
Art.48
Le presenti norme costituiscono regolamento interno deliberate dal consiglio Nazionale dei Periti Industriali e recepite dal Consiglio del Collegio. Esse sono depositate presso il Ministero di Grazia e Giustizia e gli Uffici Giudiziari