EPPI: ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
Natura giuridica dell'EPPI
(Art. 1)
L'Ente di previdenza per gli esercenti l'attività professionale di perito industriale è istituito come fondazione di diritto privato (ai sensi dell'drt. 13, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo l0 febbraio 1996, n. 103).
Esso assume la denominazione di Ente di Previdenza dei Periti Industriali (in sigla EPPI), che ha sede in Roma.
La "Fondazione", che ha una sua personalità giuridica, è costituita da un complesso di beni destinati a perseguire lo scopo previdenziale a favore degli iscritti.
L'Ente fondante è il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali.
Scopi dell'Ente
(Art. 3)
L'EPPI attua la tutela previdenziale a favore dei Periti Industriali iscritti, dei loro familiari e dei superstiti.
Esso concorre anche alla realizzazione di forme pensionistiche complementari, secondo le vigenti norme di legge (D.Lgs. 124/93).
Nei limiti delle disponibilità di bilancio I'EPPI può provvedere a forme di assistenza facoltativa ed attuare altresì trattamenti volontari di previdenza e di assistenza sanitaria integrativi mediante apposite gestioni autonome.
L'EPPI non ha fini di lucro e non usufruisce di finanziamenti pubblici.
Organi dell'Ente
Sono organi dell'EPPI:
il Consiglio di Indirizzo Generale (C.I.G.);
il Consiglio d'Amministrazione (C.d.A.);
il Presidente;
il Collegio dei Sindaci.
I.
Il Consiglio di Indirizzo Generale
Costituisce la rappresentanza diretta degli Iscritti all'EPPI.
Rientrano tra i suoi compiti principali: la nomina del Consiglio di Amministrazione; la definizione delle direttive e degli obiettivi generali dell'Ente; la definizione dei criteri della sua gestione finanziaria; la delibera delle eventuali modifiche allo Statuto ed al Regolamento; l'approvazione dei bilanci consuntivi, preventivi ed attuariali predisposti dal C.d.A.
Il Consiglio di Indirizzo Generale è composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'Ente, o frazione di mille (per ciascun collegio elettorale) e dura in carica tre anni.
L'elezione dei suoi membri avviene su base territoriale, in 5 Collegi elettorali:
Collegio n. 1 (Nord-Est): Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia;
Collegio n. 2 (Nord-Ovest): Valle D'Aosta, Liguria, Piemonte, Lombardia;
Collegio n. 3 (Centro): Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio;
Collegio n. 4 (Sud): Campania, Puglia, Basilicata, Calabria;
Collegio n. 5 (Isole): Sardegna e Sicilia.
Ciascun iscritto alllEPPI può votare unicamente nel proprio Collegio provinciale di appartenenza, per un numero di candidati non superiore agli eleggibili del Collegio elettorale nel quale il Collegio stesso è incluso. Non è ammesso il voto per delega, mentre è possibile il voto per corrispondenza.
Se eletti, non più di un terzo dei componenti del CIG sono nominati tra gli iscritti EPPI che svolgono contemporaneamente la libera professione ed attività di lavoro dipendente.
Tutti gli iscritti all'EPPI possono essere candidati, purché in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.
L'Art. 12 dello Statuto stabilisce quali devono essere i requisiti di onorabilità e professionalità.
Onorabilità
non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi delle leggi vigenti; non aver subito, negli ultimi 5 anni, la sospensione dall' Albo professionale; non essere inadempiente verso I'EPPI.
Professionalità
Il requisito si intende soddisfatto per l'iscritto che abbia conseguito capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto funzioni dirigenziali, consiliari od amministrative per un periodo non inferiore a tre anni presso il C.N.P.I., presso un Collegio provinciale o presso altre istituzioni pubbliche e private di significative dimensioni.
II.
Il Consiglio di Amministrazione
Il C.d.A. è dotato di tutti i poteri necessari per la gestione dell'Ente che dovrà svolgersi in coerenza con le indicazioni del Consiglio d'indirizzo. Il C.d.A. è composto di 5 membri, scelti dal C.I.G. tra una rosa di 8 candidati eletti su base nazionale. Di tale rosa faranno parte:
a) i primi 3 eletti che abbiano raccolto il maggior numero di voti in senso assoluto;
b) il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti in ognuno dei 5 Collegi elettorali, dopo i tre preselezionali di cui alla lettera a).
Sempreché risultino compresi nella rosa dei candidati, non meno di 1 e non più di 2 componenti del C.d.A. sono scelti tra gli iscritti EPPI che svolgono la libera professione contemporaneamente ad attività di lavoro dipendente.
La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quelle di componente del Consiglio di Indirizzo, di componente del Collegio dei Sindaci, e di componente del C.N.P.I. La carica di componente del C.d.A. è preclusa a coloro che svolgono funzioni di Amministratore presso altri Enti di previdenza.
Il C.d.A. resta in carica tre anni. Ciascun consigliere può essere nominato per non più di 3 mandati consecutivi.
III.
Il Presidente dell'Ente
Il Presidente è eletto dal C.d.A., tra i propri componenti, nella sua seduta di insediamento. Egli convoca e presiede il C.d.A. Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'EPPI.
IV.
Il Collegio dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente in osservanza delle vigenti disposizioni di legge. Il Collegio dei Sindaci è formato da 5 componenti effettivi e 5 supplenti, così nominati:
1 effettivo ed 1 supplente dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
1 effettivo ed 1 supplente dal Ministero del Tesoro;
2 effettivi e 2 supplenti sono scelti dal Consiglio di Indirizzo Generale tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili;
1 effettivo ed I supplente sono scelti dal Consiglio di Indirizzo Generale tra gli iscritti alllEPPI, con esclusione dei propri componenti e dei componenti del C.d.A.
Il Collegio dei Sindaci, che è presieduto dal membro effettivo nominato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dura in carica tre anni.
V.
Obblighi dei Collegi Provinciali
Lo Statuto pone a carico dei Collegi Provinciali dei Periti Industriali i seguenti obblighi:
a) devono assolvere le mansioni demandate dall'EPPI per lo svolgimento delle assemblee per l'elezione degli organi dell'Ente;
b) devono trasmettere all'EPPI gli elenchi dei nominativi degli iscritti, corredati dei dati anagrafici ed identificativi della condizione professionale;
c) devono comunicare all'EPPI, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le variazioni intervenute tra gli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente;
d) devono adottare, su richiesta dell'EPPI, i provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti inadempienti, fino alla cancellazione dalllAlbo;
e) devono svolgere tutte le altre funzioni demandate dall'EPPI ai Collegi Provinciali.
PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (dalla Legge 8 agosto 1995, no 335)
Art. 1
6 - L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coeficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento (omissis).
8 - Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 3 1 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
9 - Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.
16 - Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sul1 'integrazione al minimo.
Art. 2
25 - I1 Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione in appositi albi od elenchi, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, avuto riguardo alla entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 19994 no 509 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto egislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari; c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività;
d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per le quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti.
26 - A decorrere dal lo gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso I'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi (omissis).
Attuazione della delega conferita dall'art. 2 comma 25 della Legge 8 agosto 1995, no 335
(dal Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, no 103)
Art. 1
Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti
1 - Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'Art. 12 comma 25 della legge 8 agosto 1995 no 335, assicura, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato alla iscrizione in appositi Albi.
2 - Le norme di cui al presente decreto si ap- p- licano anche ai oggetti appartenenti alle categorie professionali di cui al comma 1, che esercitano attività libero-vrofessionale. ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente.
Art. 2
Prestazioni. Sistema di calcolo
1 - Ai soggetti di cui all'Art. 1 è attribuito il diritto ai trattamenti pensionistici per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi ed in conformità delle norme del presente decreto.
2 - Ai fini della determinazione delle prestazioni di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta ai sensi dell' Art. 3, comma 1, dagli organi statutari competenti, il sistema di calcolo contributivo previsto dall'Art. 1 della legge 8 agosto 1995 no 335 (omissis).
Art. 3
Forme gestorie
1 - Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta degli Albi od elenchi provvedono a deliberare con la maggioranza dei componenti dell'organo statutario competente, ove previsto, alternativamente:
a) la partecipazione all'ente pluricategoriale di cui all'Art. 4, avente configurazione di diritto privato secondo il modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994 no 509, in cui convergono anche altre categorie alle quali appartengono i soggetti di cui all' Art. I;
b) la costituzione di ente di categoria, avente la medesima configurazione di diritto privato di cui alla lettera a), alla condizione che lo stesso sia destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 8000 iscritti; la relativa delibera deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo staturario competente;
c) l'inclusione della categoria professionale per la quale essi sono istituiti, in una delle forme di previdenza obbligatorie già esistenti per altra categoria professionale similare, per analogia delle prestazioni e del settore professionale, compresa fra quelle di cui all'elenco allegato al Decreto Legislativo 30 giugno 1994 no 509, a condizione che conseguito la natura di persona giuridica privata;
d) l'inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria di cui all' Art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995 n.335.
2 - Nel caso di mancata adozione delle delibere di cui al comma 1, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al comma 1 lettera d).
Art. 5
Ente gestore di categoria
1 - La delibera di costituzione assunta ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lettera b) è accompagnata da un piano finanziario e attuariale avente i contenuti di cui all'Art. 4 comma 2 (omissis).
2 - A seguito della approvazione ai sensi del comma 1 della delibera di costituzione e del relativo piano finanziario ed attuariale, l'ente esponenziale elabora lo statuto e il regolamento dell'ente gestore in base ai principi e criteri di cui all'Art. 6.
Art. 6
Atto istitutivo, statuto e regolamento degli enti
1 - Gli enti di cui agli articoli 4 e 5 assumono natura di fondazione.
Lo statuto deve contenere, oltre agli elementi di cui alllArt. 16 del codice civile:
a) la determinazione della modalità di iscrizione obbligatoria dei soggetti di cui all' Art. 1;
b) i criteri di composizione dell'organo di amministrazione dell'ente; (omissis), nonché le modalità di designazione di detti componenti da parte di ciascuno degli enti esponenziali;
c) la costituzione di un organo di indirizzo generale, composta da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'ente gestore, con arrotondamenti all'unità per ogni frazione inferiore a mille (omissis).
4 - Allo statuto deve essere allegato un regolamento che definisca:
a) le modalità di identificazione dei soggetti tenuti alla obbligatoria iscrizione;
b) la misura dei contributi in proporzione al reddito professionale fiscalmente dichiarato o accertato, secondo un'aliquota non inferiore, in fase di prima applicazione, a quella vigente all'atto di entrata in vigore del presente decreto per la gestione di cui all' Art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, no 335 (omissis);
c) la fissazione di una misura minima del contributo annuale.
5 - L'atto istitutivo degli enti di cui agli articoli 4 e 5 è adottato con atto pubblico ai sensi dell'Art. 14 del codice civile ad iniziativa, rispettivamente, del comitato fondatore e dell'ente esponenziale.
A seguito della approvazione dello statuto e del regolamento l'ente consegue la personalità giuridica per effetto di apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 8
Obblighi di comunicazione: contribuzione a carico degli iscritti
1 - Gli enti cui è affidata la tenuta degli albi e degli elenchi degli esercenti l'attività libero-professionale di cui all'Art. 1 sono tenuti a trasmettere alle corrispondenti forme gestorie di cui all'Art. 3 l'elenco dei nominativi degli iscritti, corredato dei dati anagrafici ed identificativi della condizione professionale.
2 - Gli iscritti agli albi od elenchi di cui al comma 1, che si trovano nella condizione di cui all' Art. 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione alla gestione o ente previdenziale secondo le modalità rispettivamente previste per esse e ad effettuare i relativi adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e nelle scadenze stabilite.
3 - I1 contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato nella misura del 2 per cento del fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura.
IN SINTESI
Chi deve iscriversi
- Libero professionista a tempo pieno in forma singola.
- Libero professionista a tempo pieno in forma associata.
- Libero professionista a tempo parziale in forma singola.
- Libero professionista a tempo parziale in forma associata.
- Collaboratore coordinato e continuativo di natura tecnica.
- Chi svolge attività professionale propria del perito industriale di qualsiasi altro tipo.
Modulistica
- Domanda EPPI 01, dichiarazione EPPI 02, comunicazione EPPI 03 per gli iscritti agli Albi dei Collegi dei Periti Industriali iscrivibili EPPI con attività autonoma di libera professione.
- Dichiarazione EPPI 04 per gli iscritti agli Albi dei Collegi dei Periti Industriali non iscrivibili EPPI.
- Dichiarazione EPPI 05 per gli iscritti agli Albi dei Collegi dei Periti Industriali non iscrivibili EPPI perché iscritti ad altro Albo professionale con proprio Ente di Previdenza per il quale hanno optato.
Contributi
- Contributo soggettivo, pari al 10% del reddito e detraibile dall'Irpef, per un massimo di 13.200.000* ed un minimo di 1.500.000*, riducibile al 50% per due anni se al di sotto dei 28 anni.
- Contributo integrativo, pari al 2% del volume d'affari, con un minimo di 210.000*, non detraibile dell'Irpef.
* importi riferiti al 1996.
Prestazioni
Pensione di vecchiaia:
- minimo 65 anni o almeno 57 con 40 anni di contribuzione, massimo 75 anni;
- minimo 5 anni di contribuzione.
Restituzione dei contributi soggettivi versati:
- minimo 65 anni;
- cessazione dell'attività professionale;
- meno di 5 anni di contribuzione.
Prestazioni
Pensione di inabilità al 100%, con eventuale integrazione al minimo, a seguito di:
- inabilità permanente e totale al lavoro proficuo;
- cancellazione dall'Albo;
- 5 anni di contribuzione di cui 3 nei 5 anni precedenti la domanda di pensione, eccetto che per infortunio.
Pensione di invalidità al 70%, con eventuale integrazione al minimo, a seguito di:
- capacità lavorativa ridotta a meno di 1/3;
- 5 anni di contribuzione di cui 3 nei 5 anni precedenti la domanda di pensione, eccetto che per infortunio.
Il sistema contributivo
La pensione annua lorda è data:
- dal coefficiente di trasformazione, in base all'età di pensionamento;
- del montante contributivo individuale.