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Regolamento 2019
Nuovo regolamento di formazione continua adottato dal CNPI, pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia in data 31 ottobre 2019, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137
Linee Guida Formazione Continua, approvate dal CNPI in data 9 maggio 2019 e confermate in data 26 luglio 2019.
Tali nuove regole si applicano per il quinquennio iniziato il 1° gennaio 2019 (indipendentemente dalla proroga di sei mesi accordata per il completamento dell'impegno formativo del precedente quinquennio).
"Regolamento per la formazione professionale continua pubblicato in data 31 ottobre 2019"

 

Nuovo regolamento per la formazione continua nella versione definitivamente approvata e pubblicata sul bollettino n.13/2016 del Ministro della Giustizia, nonché le linee guida sulla formazione continua in applicazione del succitato regolamento approvate nell’ultima seduta di Consiglio dello scorso 21 luglio 2016.
Il regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017.

"Regolamento per la formazione professionale continua, revisionato il 27.05.2016 e pubblicato definitivamente sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia in data 15.07.2016"

 

Regolamento precedente in vigore fino al 31.12.2016

Regolamento pubblicato il 31.12.2013 sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24, il
"Regolamento per la formazione professionale continua, in attuazione dell'art. 7 del  D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137"

 

 

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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 NOVEMBRE 1944 N. 382

(PUBBLICATO NELLA G.U. - Serie speciale - del 23.12.1944, N. 98)

NORME SUI CONSIGLI DEGLI ORDINI E COLLEGI E SULLE COMMISSIONI CENTRALI PROFESSIONALI

 

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte

Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 Decreto Legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 N. 15 1 ;

Visti i Regi Decreti Legge 30 ottobre 1943 N. 2/B e 29 maggio 1944 N. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Grazia e la Giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

 

 

CAPO I

del Consiglio degli Ordini e Collegi Professionali

 

Art. 1

Le funzioni relative alla custodia dell'Albo e quelle disciplinari per le professioni di Ingegnere, di Architetto, di Chimico, di Professionista in Economia e Commercio, di Attuario, di Agronomo, di Ragioniere, di Geometra, di Perito Agrario, di Perito Industriale, sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'ordine o Collegio, a termini dell'art. 1 del R. Decreto-legge 24 gennaio 1924, N. 103. I1 Consiglio è formato: di cinque componenti, se gli iscritti nell'Albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento ma non i millecinquecento; di quindici se superano i millecinquecento.

 

Art. 2

I componenti del Consiglio sono eletti dall'Assemblea degli iscritti nell'Albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguali a quello dei componenti da eleggersi.

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine o Collegio di cui convoca e presiede l'Assemblea. Il presidente deve in ogni modo convocare l'Assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni.

 

Art. 3

L'Assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito, per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.


 

L'Avviso e la notizia di cui ai commi precedenti, contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonché il luogo, il giorno e l'ora per la eventuale votazione di ballottaggio.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

 

Art. 4

Nell'Assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro per la Grazia e Giustizia.

 

Art. 5

Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'Assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il maggiore di età.

 

Art. 6

Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell' Albo può proporre reclamo alla Commissione Centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.

 

Art. 7

Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine o Collegio, e propone all'approvazione dell'Assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'Albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di Enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo Decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell' Albo.

 

Art. 8

Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente. In caso di scioglimento, le funzioni del Consiglio sono affidate ad un Commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.


 

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia, sentito il parere della Commissione Centrale. Il Commissario ha la facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e non più di sei componenti da scegliersi tra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

 

Art. 9

Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del Commissario e del Comitato, si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

 

 

CAPO II

Delle Commissioni Centrali

 

Art. 10

Le Commissioni centrali per le professioni indicate dall'art. 1 sono costituite presso il Ministero di Grazia e Giustizia, e sono formate di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione.

La Commissione Centrale è formata di un numero di componenti pari a quello dei Consigli, quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a undici.

 

Art. 11

Nelle elezioni prevedute dal presente capo s'intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto per ogni duecento iscritto fino a seicento iscritti, ed un voto per ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

In caso di parità di voti si applica la disposizione dell'art. 5 comma secondo.

Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro per la Grazia e Giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

 

Art. 12

Quando gli iscritti appartengono ad un unico Albo con carattere Nazionale, la Commissione Centrale è eletta dall'Assemblea ed è formata di nove componenti. Per la elezione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione del Consiglio.

 

Art. 13

I Consigli devono essere convocati per le elezioni, nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade la Commissione Centrale. Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione Centrale.


 

In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione, si presume la rinuncia all'ufficio di componente del Consiglio.

I componenti delle Commissioni Centrali restano in carica tre anni.

 

Art. 14

I componenti delle Commissioni Centrali eleggono nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richieste dal Ministro per la Grazia e Giustizia - Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondere annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento.

 

 

CAPOIII

Disposizioni comuni

 

Art. 15.

I componenti del Consiglio o della Commissione Centrale devono essere iscritti nell'Albo. Essi possono essere rieletti.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o la Commissione uscente.

Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangano assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione Centrale si svolgono nei consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa.

Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione centrale.

 

Art. 16

Per la validità delle sedute del consiglio o della Commissione Centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del Presidente del Consiglio, del Presidente e del Vice Presidente della Commissione Centrale, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'Albo.

 

Art. 17

Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione Centrale esercitano le altre funzioni prevedute dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

 

 


 

CAPO V

Disposizioni finali

 

Art. 23

Nella prima attuazione di questo decreto l'Assemblea per la nomina dei componenti del Consiglio è convocata per ciascun Ordine o Collegio nella città in cui è costituito l'Albo, per la quarta domenica di gennaio 1945 ed in seconda convocazione per la domenica successiva.

Nei territori che all'entrata in vigore di questo decreto non si trovano sotto l'Amministrazione del Governo Italiano, l'Assemblea è convocata per la prima domenica del secondo mese successivo a quello in cui il decreto stesso si rende applicabile nei predetti territori, ed in seconda convocazione per la domenica seguente.

La presidenza dell'Assemblea è assunta da una Giunta composta di tre professionisti scelti fra quelli di maggiore anzianità professionale.

 

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944.

Umberto di Savoia

 

Bonomi - Tupini

 

R.D. 11 FEBBRAIO 1929, N. 275

REGOLAMENTO PER LA PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE

(PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 18 MARZO 1929, N. 65)

 

Visto l'art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395;

Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563 ed il R.D. Io luglio 1926, n. 1130;

Vista la legge 3 1 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per I'interno,

per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per la economia nazionale e per le corporazioni; abbiamo decretato e decretiamo:

 

Art.1

Il titolo di perito industriale spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito industriale in un Regio istituto industriale del Regno (ex Regio istituto di terzo grado), oppure nelle sezioni d'istituto industriale presso le Regie scuole industriali o nelle ex sezioni industriali di Regi istituti tecnici, ovvero in altri istituti, i cui diplomi in quest'ultimo caso, dal Ministero competente siano riconosciuti equipollenti a quelli rilasciati dai Regi istituti o dalle Regie scuole predette.

 

Art. 2

Presso ogni locale associazione sindacale dei periti industriali legalmente riconosciuta è costituito l'albo dei periti industriali in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione dell'associazione medesima. Per ogni iscritto sarà indicato, nell'albo, per quali rami di attività professionale la iscrizione ha luogo.

 

Art. 3

La tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti sono affidate, a termini dell'articolo 12 del R. decreto 1 O luglio 1926, n. 1 130, alle associazioni sindacali legalmente riconosciute, le quali vi attendono a mezzo di un Comitato, composto di cinque membri, se il numero degli iscritti all'albo non supera 200, e di sette membri negli altri casi. Fanno parte del Comitato anche due membri supplenti, che sostituiscono gli effettivi, in caso di assenza o di impedimento.

I componenti del Comitato devono essere iscritti nell'albo professionale. Essi sono nominati con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto fra coloro che la competente associazione indacale designerà in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio, possono essere riconfermati.

Il comitato elegge nel suo seno il presidente e il segretario; decide a maggioranza e, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

 


 

Art. 4

Per essere iscritto all'albo dei periti industriali è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

b) godere dei diritti civili e non avere riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore ai cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale;

c) aver conseguito uno dei diplomi, indicati nell'articolo 1.

In nessun caso possono essere iscritti nell'albo e, qualora vi si trovino iscritti, debbono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività di contraddizione con gli interessi della Nazione.

 

Art. 5

La domanda per l'iscrizione è diretta al Comitato presso I'associazione sindacale nella cui circoscrizione l'aspirante risiede; è redatta in carta da bollo ed accompagnata dai documenti seguenti:

1° atto di nascita;

2° certificato di residenza;

3° certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

4° certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

5° diploma rilasciato da uno degli istituti di istruzione indicati nell'art. 1.

 

Art. 6

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro contemporaneamente alla cancellazione della iscrizione precedente.

 

Art. 7

Gli impiegati dello Stato e delle altre Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio, della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo; ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati, pur non essendo essi iscritti nell'albo.

I suddetti impiegati, ai quali sia invece consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'albo; ma sono soggetti alla disciplina del Comitato soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio. In nessun caso la iscrizione nell'albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

 

Art. 8

L'albo, stampato a cura del Comitato, deve essere comunicato alle cancellerie della Corte d'appello e dei Tribunali della circoscrizione a cui l'albo stesso si riferisce, al Pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, ai Consigli provinciali dell'economia nella circoscrizione medesima e alla segreteria della Commissione centrale, di cui all'art. 15.


 

Agli uffici, a cui deve trasmettersi l'albo, a termine del precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonché di sospensione dell'esercizio della professione.

 

Art. 9

I1 Comitato rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio del Regno.

 

Art. 10

La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal Comitato su domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore del Re, nei casi:

a) di perdita della cittadinanza o del godimento di diritti civili;

b) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo.

 

Art. 11

Le pene disciplinari, che il Comitato può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempoon maggiore di sei mesi;

d) la cancellazione dall'albo;

l'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Comitato.La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Il Comitato deve comunicare all'associazione sindacale i provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti, che facciano  anche parte della detta associazione, e questa deve comunicare al Comitato i provvedimenti adottati contro coloro che siano
anche iscritti nell'albo.

 

Art. 12

L'istruttoria, che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal Comitato su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del Comitato, ad iniziativa di uno o più membri.

Il presidente del Comitato, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di aver inteso l'incolpato, riferisce al Comitato, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare.

In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinché possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti.


 

Nel giorno fissato il Comitato, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni.

Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

 

Art. 13

Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Comitato, secondo le circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione. Quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe la iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo.

 

Art. 14

Colui che è stato cancellato dall'albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta in seguito a condanna penale, la domanda di nuova iscrizione non può essere fatta che quando siasi ottenuta la riabilitazione, giusta le norme del Codice di procedura penale.

Se la cancellazione è avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata nel comma precedente, la iscrizione può essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

Se la domanda non è accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo seguente.

 

Art. 15

Le decisioni del Comitato, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo, nonché ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell'art. 11, comma 3, per quanto concerne la notificazione di decisioni, che pronunziano i provvedimenti disciplinari ivi indicati.

Contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni dalla notificazione, è dato ricorso, tanto all'interessato quanto al Procuratore del Re, alla Commissione centrale per gli ingegneri e gli architetti, di cui all'art. 14 del regolamento approvato con Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, e all'art. 4 del Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2145. Però, quando la Commissione decide su questi ricorsi, i quattro membri ingegneri e i due membri architetti, nominati su designazione del Sindacato nazionale degli ingegneri e, rispettivamente, del Sindacato nazionale degli architetti, sono sostituiti da sei membri nominati fra coloro che saranno designati in numero doppio dal direttorio del Sindacato nazionale dei periti. I detti membri devono essere iscritti nell'albo dei periti industriali; durano in carica tre anni, ma alla scadenza possono essere riconfermati. Nello stesso termine di trenta giorni il ricorso preveduto nel comma precedente è concesso al direttorio del Sindacato nazionale, il quale può delegare uno dei propri membri a presentare e sostenere il ricorso medesimo. Contro le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza o eccesso di potere.

 


 

Art. 16

Spettano ai periti industriali, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità di meccanico, elettricista, edile, tessile chimico, minerario, navale ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti. Possono inoltre essere adempiute:

a) dai periti di qualsiasi specialità, per ciascuno entro i limiti delle medesime, mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle specialità stesse;

b) dai periti edili anche la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative, nonché la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di costruzione;

c) dai periti navali anche la progettazione e direzione di quelle costruzioni navali alle quali sono abilitati dal titolo in base a cui conseguirono la iscrizione nell'albo dei periti;

d) dai periti meccanici, elettricisti ed affini la progettazione, la direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche, le quali non richiedono la conoscenza del calcolo infinitesimale.

 

Art. 17

Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della delimitazione della professione di perito industriale e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre professioni.

 

Art. 18

Le perizie e gli incarichi su quanto forma oggetto della professione di perito industriale possono essere affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli iscritti nell'albo dei periti industriali, salvo il disposto dell'art.7.

Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo quando si tratti di casi di importanza limitata, ovvero non vi siano nelle località professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.

 

Art. 19

Spetta all' Associazione sindacale:

a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di perito industriale e I'esercizio abusivo della professione, presentando, ove, occorra, denuncia al procuratore del Re;

b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministero per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

c) di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti. Essa cura altresì la ripartizione e l'esazione del contributo, che la Commissione centrale, costituita nel modo indicato nell'art. 15 stabilirà per le spese del suo funzionamento, giusta l'art. 18 del regolamento approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537.


 

L'Associazione sindacale comunica l'elenco dei soci morosi al Comitato, il quale apre contro di essi procedimento disciplinare. La stessa Associazione tiene distinta la contabilità relativa ai contributi, di cui al presente articolo, da quella dei contributi sindacali.

 

Art. 20

I Comitati sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per la giustizia e gli affari di culto, il quale la esercita direttamente, ovvero per il tramite dei procuratori del Re. Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione, la tenuta dell'albo, e in generale, I'esercizio della professione.

Il Ministero per la giustizia e gli affari di culto può inoltre; con suo decreto, sciogliere il Comitato, ove questo, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli o nel non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso le attribuizioni del Comitato sono esercitate dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato, fino a quando non si sia provveduto alla nomina di un nuovo Comitato. Egualmente, nel caso di scioglimento del Consiglio direttivo dell'Associazione sindacale, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto ha facoltà di disporre, con suo decreto, che il Comitato cessi di funzionare e che le sue attribuzioni siano esercitate dal presidente del Tribunale.

 

Art. 21

Coloro i quali dimostrino con titoli di avere esercitato anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento lodevolmente per dieci anni la professione di perito industriale e di avere cultura sufficiente per I'esercizio della professione stessa, possono ottenere la iscrizione. A tale effetto gli interessati devono presentare istanza, con i relativi documenti, al Ministero della istruzione, entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento. Alla istanza deve unirsi la quietanza dell'ufficio del registro, che attesti il versamento all'erario dello Stato la somma di L. 300. Sui titoli presentati giudica inappellabilmente una Commissione, nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e composta di cinque membri, tre scelti tra i docenti negli istituti superiori o secondari e due fra i liberi professionisti.

La Commissione, qualora decida favorevolmente, indica il ramo dell'attività professionale per cui può essere concessa l'iscrizione e trasmette la domanda al Comitato. Questo, ove concorrano le altre condizioni stabilite dal presente regolamento, procede alla iscrizione del richiedente nell'albo; in caso contrario il Comitato respinge la domanda, salvo all'interessato il ricorso alla Commissione centrale, in conformità dell'art. 15.

Il Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto, ha facoltà di emanare le disposizioni che potranno occorrere per il funzionamento della Commissione di cui al presente articolo.

 


 

Art. 22

Il presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia, o un giudice da lui delegato, provvede alla prima formazione dell'albo dei periti industriali in base alle domande che gli interessati abbiano presentato nella Cancelleria del Tribunale entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento. Formato l'albo, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, d'intesa con il Ministro per le Corporazioni, stabilirà, con suo decreto, la data da cui incominceranno a funzionare i Comitati menzionati nell'art. 3.

Fino alla emanazione del decreto, di cui al comma precedente, la custodia dell'albo rimarrà affidata al presidente del Tribunale. Egli, o un giudice da lui delegato, decide sulle nuove domande che siano presentate, e provvede altresì, di ufficio o su richiesta del pubblico Ministero, in ordine alla cancellazione dall'albo nel caso di perdita della cittadinanza e del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento alla iscrizione.

Contro le decisioni adottate dal presidente del Tribunale a norma del presente articolo, è dato ricorso alla Commissione centrale, in conformità dell'art. 15.

 

Art. 23

Gli albi dei periti industriali dei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, N. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 e del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 21 1, comprenderanno un elenco, speciale e transitorio, nel quale saranno iscritti i tecnici, che, nella legislazione della cessata monarchia austro-ungarica, erano denominati "maurermeister".

Ai detti tecnici spetta il titolo di perito edile e la facoltà di progettare e dirigere costruzioni, secondo le norme della legislazione della cessata monarchia austro-ungarica, che regolavano le attribuzioni dei tecnici stessi nel momento in cui, nei territori precedentemente indicati, entrarono in vigore le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, e il R. decreto-legge 22 febbraio 1924 n. 21 1; senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative.

Per ottenere la iscrizione nell'elenco gli interessati devono, nel termine perentorio di sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, presentare domanda, con i relativi documenti, al presidente del Tribunale. Questi decide sulla domanda, accordando o negando l'iscrizione nell'albo, e contro la sua decisione è ammesso ricorso alla Commissione centrale, in conformità dell'articolo 15.

 

Dato a Roma, addì 11 Febbraio 1929

REGOLAMENTO PER L’USO DEL TIMBRO ATTESTANTE L’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE DELL'ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della provincia di Ravenna,

- visto il R.D. 11.02.1929 n. 275 - Regolamento per la professione di Perito Industriale;

- vista la Legge 25.04.1938 - XVI - n. 897 - Norme sulla obbligatorietà della iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi;

- visto il D.L.L. 23.11.1944 n. 382 - Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali Professionali ed in applicazione del D.P.R. 05.06.2001 n. 328 e della nota del Consiglio Nazionale prot. n. 176/BC/FS del 21.03.2002

 

 

DELIBERA*

 

Art. 1

 

Ogni elaborato tecnico redatto dal professionista Perito Industriale a richiesta di privati, Enti ed Uffici, dovrà essere autenticato con l'apposizione di un timbro ad inchiostro indelebile attestante che il firmatario possiede il requisito, prescritto dalla Legge, dell'iscrizione nell' Albo.

 

Art. 2

 

Il timbro avrà forma circolare, recherà il cognome e nome del professionista ed il numero corrispondente all'ordine cronologico della iscrizione all'Albo, e risponderà alle dimensioni ed alle caratteristiche del modello riprodotto in calce.

Il numero progressivo di iscrizione non può essere attribuito ad altro professionista in caso di cancellazione dall'Albo del primo attributario.

 

Art. 3

 

Il timbro sarà assegnato, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, in dotazione al professionista che ne abbia fatto richiesta e che risulti iscritto nell'Albo dei Periti Industriali di questa provincia, previo pagamento di un contributo spese, fissato con delibera consigliare, da versarsi alla richiesta del timbro medesimo.

Il Perito Industriale, all'atto dei ritiro del timbro, deve rilasciare ricevuta apponendo la firma sull'apposito registro di assegnazione predisposto dalla Segreteria dell'Ordine.

 


 

 

Art. 4

 

Qualora il professionista cessi di essere iscritto nell'Albo per dimissioni volontarie, per trasferimento ad altro Ordine, o in seguito a provvedimento di cancellazione o sospensione, dovrà, all'atto stesso della presentazione della domanda di cancellazione, di trasferimento, o di comunicazione del provvedimento, se adottato per iniziativa del Consiglio, restituire il timbro senza diritto ad alcun rimborso.

Dell'avvenuta restituzione sarà rilasciata ricevuta all'interessato e ne sarà fatta annotazione sull'apposito registro. In caso di smarrimento del timbro, il professionista dovrà fare subito denuncia al Consiglio Direttivo dell'Ordine allegando copia dell'avvenuta denuncia alle Autorità competenti; a richiesta il Consiglio considererà il caso e deciderà se rilasciare un duplicato.

Il timbro deteriorato o comunque resosi inservibile, deve essere riconsegnato e, a richiesta, si provvederà alla sostituzione dietro rimborso delle spese di duplicazione.

 

Art. 5

 

Il Perito Industriale cancellato dall'Albo che non riconsegni il timbro immediatamente o entro il termine fissato dal Consiglio dell'ordine, sarà diffidato.

Del provvedimento sarà data comunicazione alla Autorità Giudiziaria ed agli Enti ed Uffici interessati.

Il professionista cancellato dall'Albo, o sospeso, che continui l'esercizio della professione e faccia uso del timbro a tale scopo sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 19 del R.D. 1 1.02.1929, n. 275.

 

Art. 6

 

E' fatto divieto ai Periti Industriali di provvedersi direttamente del timbro di autenticazione o di usare timbri che abbiano caratteristiche simili a quello deliberato dal Consiglio del Collegio. L'uso del timbro che non sia stato dato in dotazione a norma del precedente art. 3 è considerato infrazione perseguibile con provvedimento disciplinare previsto dagli artt. 11 e 12 del R.D. 1 l .02.1929, n. 275.

 

Art. 7

 

L'Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici Pubblici, comunque preposti alla vidimazione o alla approvazione degli elaborati di cui al precedente art. 1, sono invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante la iscrizione del firmatario nell'Albo Professionale e a respingerli nel caso manchino del prescritto requisito o che il timbro abbia forma ed effige diversa da quella sottoriportata. Agli Enti interessati è trasmessa copia delle presenti norme con il modello del timbro rilasciato.

 

 


 

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DEL TIMBRO:

 

 

 

  • Estratto della delibera del 16/11/1992 come modificata dalla delibera del 14/03/2005 in applicazione alle norme e Leggi vigenti.

*******************

A seguito della modifica della denominazione in Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna
con decorrenza 01.01.2021 i timbri professionali con la precedente denominazione (come sopra riportati) perderanno valore legale.

Il nuovo timbro professionale, già in corso di validità, ha la seguente forma e dicitura:

 

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NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

(Delibera del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati n. 67/11 del 24/05/95)

 

Il codice di deontologia professionale è l’insieme dei principi e delle regole di Etica professionale che ogni Perito Industriale deve osservare ed ai quali deve ispirarsi nell’esercizio della professione e che integrano le norme codificate dal diritto positivo.

I doveri e implicitamente i diritti, che ne risultano per il professionista sono preordinati a disciplinare i rapporti con i Colleghi, con i Committenti, con le Pubbliche Autorità, con il Collegio di appartenenza, con i Terzi, al fine di giungere alla formazione di una corretta coscienza professionale che informi di sè l’attività professionale svolta ed elevi la qualità della prestazione in rapporto alla necessità delle utenze pubbliche e private.

Ogni Perito Industriale deve sentirsi impegnato affinché le presenti norme siano osservate e deve collaborare con gli organismi di autogoverno per reprimere eventuali comportamenti contrastanti con i principi contenuti nel presente codice deontologico.

L’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo dei Periti Industriali per l’esercizio della professione rappresentata una fondamentale acquisizione della nostra democrazia, perché garantisce il controllo dall’interno che precede ed integra quello statale.

Alla luce di ciò è imprescindibile la necessià di predisporre un codice di deontologia professionale nel quale diritti e doveri si impongono alla coscienza di ciascun diritto.

Le disposizioni del presente codice si applicano ad ogni Perito Industriale iscritto all’albo professionale.

 

 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI

 

 

Art.1

 

Il Perito Industriale nell’esercizio della professione adempie ad una funzione sociale di pubblica utilità. La professione deve essere esercitata in ossequio alle Leggi della Repubblica.

 

Art.2

 

Tutti coloro che esercitano la professione di Perito Industriale debbono rispettare le presenti norme deontologiche al fine di garantire il decoro della Categoria alla quale appartengono.

 

Art.3

 

Il Perito Industriale deve assolvere gli impegni assunti con la massima coscienza e diligenza, consapevole di dover rifiutare quegli incarichi per l’assolvimento dei quali ritenga di non essere adeguatamente preparato, come pure quelli che potrebbero porlo in una posizione di conflitto con i suoi doveri professionale.


Art.4

 

L’esercizio della professione si fonda sulla libertà e sull’indipendenza professionale.

 

Art.5

 

Il Perito Industriale deve denunciare al Consiglio del Collegio di appartenenza ogni tentativo di imposizione contraria alle presenti norme di deontologia professionale, da qualunque parte e da chiunque provenga.

 

Art.6

 

Il Perito Industriale, nell’esercizio della professione, deve rifuggire da qualsiasi comportamento discriminatorio dettato da differenze di religione, di razza o nazionalità, convincimenti politici e appartenenza a classi sociali.

 

Art.7

 

Il Perito Industriale deve curarsi di aggiornare le proprie conoscenze al fine di migliorare le prestazioni e renderle più competitive alla luce delle innovazioni tecnologiche e scientifiche.

 

Art.8

 

Il Perito Industriale non deve utilizzare la propria posizione professionale per scopi contrari alle presenti norme, neppure al di fuori dell’esercizio della professione.

 

 

DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO

 

Art.9

 

Il Perito Industriale deve attenersi alle direttive ed alle prescrizioni legittimamente dettate dal Consiglio del Collegio nell’esercizio delle proprie competenze istituzionali, al fine di consentire l’uniformità e la coerenza dell’azione dell’intera Categoria.

 

Art.10

 

L’appartenenza al Collegio impone a tutti gli iscritti un preciso dovere di collaborazione. Ogni iscritto deve segnalare al Consiglio del Collegio di appartenenza il comportamento dei propri colleghi contrastante con le presenti norme deontologiche e, inoltre, se richiesto, fornire spiegazioni e documenti.


Art.11

 

E’ preciso dovere del Perito Industriale partecipare alle votazioni per il rinnovo del Consiglio del Collegio di appartenenza, salvo giustificato motivo.

 

Art.12

 

Il Perito Industriale dipendente, può svolgere l’attività di libero professionista, salvo le incompatibilità con le leggi vigenti. Il Perito Industriale dipendente, autorizzato a svolgere l’attività di libero professionista è tenuto alla applicazione integrale della tariffa professionale.

 


 

 

 

DEI RAPPORTI CON I COLLEGHI

 

Art.13

 

Il Perito Industriale deve svolgere la propria professione nel rispetto dei valori di lealtà e correttezza nei confronti dei propri colleghi, al fine di conservare e accrescere il prestigio dell’intera categoria professionale. Stessi identici valori, di lealtà e correttezza, debbono caratterizzare l’attività del Perito Industriale nei confronti dei professionisti appartenenti ad altre categorie professionale.

 

Art.14

 

E’ fatto divieto ai Periti Industriali iscritti all’albo di screditare i propri colleghi esaltando nel contempo le proprie qualità per ottenere benefici.

 

Art.15

 

Il Perito Industriale che venisse chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri deve informare di ciò il collega sostituito ed accertarsi che quest’ultimo sia stato definitivamente e regolarmente esonerato.

 

Art.16

 

Qualora dovessero instaurarsi rapporti di collaborazione tra colleghi, tali rapporti debbono essere definiti preventivamente in modo che risulti chiaro il contributo professionale apportato da ciascuno.

 

Art.17

 

Per nessuna ragione e in nessun caso il Perito Industriale dovrà attribuirsi la paternità di un lavoro eseguito da altri, neppure dovrà trarre in inganno i suoi interlocutori facendo apparire come proprio un lavoro realizzato in collaborazione con altri.


 

Art.18

 

Il Perito Industriale non deve per nessuna ragione favorire e legittimare il lavoro professionale abusivo o collaborare con chi esercita abusivamente la professione, ma deve anzi denunciare l’abuso al Collegio di appartenenza. Qualora, poi, eserciti funzioni pubbliche dovrà altresì, riferire il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

 

Art.19

 

Non è permesso al Perito Industriale fregiarsi di titoli che non gli competono, ai sensi delle Leggi Vigenti che disciplinano l’esercizio delle professioni. E’ fatto divieto all’uso di mezzi pubblicitari di tipo reclamistico della propria attività professionale.

 

Art.20

 

Il Perito Industriale che dovesse ravvisare comportamenti professionali eticamente censurabili, da parte di un collega, dovrà informare di ciò il collegio di appartenenza.

 

Art.21

 

Il Perito Industriale che intende procedere per vie legali nei confronti di un collega, per motivi attinenti l’esercizio della professione, ha il dovere, in via prioritaria, di informare il Collegio per tentare una composizione amichevole della controversia attraverso la mediazione del Presidente del Collegio di appartenenza.

 

Art.22

 

Il Perito Industriale non deve compiere atti di concorrenza sleale di nessun tipo. I compensi per le prestazioni professionali devono essere fissati a norma delle vigenti tariffe, la cui osservanza è preciso dovere del professionista, salvo per le sole eccezioni previste dalla Legge.

 


 

DEI RAPPORTI CON I COMMITTENTI
 
Art.23

 

Il rapporto che si instaura tra il committente ed il Perito Industriale deve essere caratterizzato in ogni momento del suo svolgimento da fondamentali requisiti quali la stima, la fiducia, la lealtà, la chiarezza, la correttezza reciproca. Se vengono meno queste promesse il committente può revocare la scelta e il professionista recedere dall’incarico.

 

Art.24

 

Il Perito Industriale deve definire insieme al committente il contenuto e i termini dell’incarico ottenuto e i termini dell’incarico conferitogli.

 

Art.25

 

Il Perito Industriale, nell’eseguire l’incarico conferitogli, deve usare la massima diligenza e cura e deve tutelare gli interessi del committente, purché ciò non comporti il dover porre in essere comportamenti illecii contrastanti con le presenti Norme, le Leggi Vigenti, o compiere attività che possano compromettere il prestigio del professionista e/o dell’intera categoria.

 

Art.26

 

l Perito Industriale, è tenuto al segreto professionale. Egli non può divulgare informazioni di cui sia venuto a conoscenza durante l’espletamento dell’incarico conferitogli, salvo il caso in cui sia espressamente autorizzato dal committente. L’obbligo del segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto con il committente. Il Perito Industriale deve informare i suoi collaboratori e dipendenti dell’obbligo del segreto professionale, e vigilare che vi conformino. Per la violazione posta in essere da questi ultimi risponde comunque personalmente il professionista.

 

Art.27

 

Il Perito Industriale deve rifiutare incarichi per i quali ritiene non avere la preparazione necessaria, affidando eventualmente il cliente a Colleghi competenti nello specifico campo inerente l’incarico, così come deve rinunciare ad incarichi sui quali ritenga di non poter dedicare la necessaria cura, al fine di non causare danni al committente.


Art.28

 

Nell’espletamento dell’incarico ricevuto il Perito Industriale potrà farsi sostituire da persona competente nell’ambito della propria organizzazione previa verifica del gradimento da parte del committente, sempre che tale sostituzione sia consentita tenuto conto della natura dell’incarico e comunque sotto la sua personale responsabilità

 

Art.29

 

Il Perito Industriale potrà recedere dall’incarico prima di aver fornito la prestazione completa, ma dovrà attivarsi per evitare il prodursi di danni nei riguardi del committente o di altri colleghi se trattasi di incarico collegiale; resta salvo il recesso per giusta causa.

 

Art.30

 

Il Perito Industriale non può accettare compensi da terzi diretti o indiretti, oltre a quelli dovuti dal committente, senza avere prima comunicato a quest’ultimo la natura, il motivo, l’entità del compenso ed aver ottenuto da lui l’autorizzazione alla riscossione per iscritto.

 

Art.31

 

Il Perito Industriale non deve millantare influenze o aderenze politiche o sociali presso enti o persone per procurarsi la clientela, neppure deve servirsi di forme pubblicitarie illecite o di procacciatori d’affari per il medesimo fine.

 

Art.32

 

Il Perito Industriale che venisse nominato consulente tecnico in controversie giudiziali o stragiudiziali dovrà astenersi dall’assumere l’incarico se sia già pronunciato o abbia egli stesso un suo parente o un suo cliente un qualche interesse nella controversia.

 

Art.33

 

Nella compilazione della parcella il Perito Industriale deve usare la massima chiarezza, indicando dettagliatamente le prestazioni eseguite, il corrispettivo richiesto e le spese sostenute di cui si chiede il rimborso.

 

 


 

DEI RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AUTORITA’
 
Art.34

 

Il Perito Industriale deve esercitare la sua attività e disciplinare i suoi rapporti tenendo una condotta debitamente rispettosa verso organismi gerarchici, Enti Pubblici ed Autorità Pubbliche.

 

Art.35

 

Il Perito Industriale non deve abusare dei poteri e del prestigio di cui dispone quando va a ricoprire qualsiasi carica pubblica al fine di trarne vantaggi diretti o per interposta persona.

 

Art.36

 

Il Perito Industriale, che presta il proprio lavoro nell’ambito di una Pubblica Amministrazione, non può accettare incarichi che lo pongono in condizioni di conflitto con gli interessi perseguiti dall’Amministrazione dalla quale dipende, facendo comunque salvi gli ulteriori limiti legali o regolamentari che discendono dall’appartenenza alla Pubblica Amministrazione.

 

 

DEI RAPPORTI CON I TERZI
 
Art.37

 

Qualora nell’espletamento dell’incarico affidatogli il Perito Industriale instauri rapporti con terzi, egli deve agire in modo da tutelare gli interessi del committente senza però compromettere quelli dei terzi nei limiti in cui tali interessi risultino oggettivamente dagli elementi di cui dispone.

 

 

NORME RELATIVE A CONCORSI E COMMISSIONI IN GENERE
 
Art.38

 

Il Perito Industriale, nominato componente di commissioni di qualsiasi tipo, deve tenere un comportamento rispondente alle prescrizioni del presente codice deontologico.

 


Art.39

 

Il Perito Industriale prescelto dal Consiglio del Collegio per partecipare a commissioni in rappresentanza del Collegio stesso, deve agire in modo da tutelare gli interessi e il decoro dello stesso. Deve, inoltre, segnalare al proprio Collegio di appartenenza le violazioni delle presenti norme poste in essere da colleghi membri della medesima commissione.

 

Art.40

 

Il Perito Industriale nominato componente di commissioni giudicatrici, consuntive o di studio, deve prestare la Propria opera assiduamente e dimettersi se ritiene di non poter garantire la sua assidua partecipazione.

 

Art.41

 

Il Perito Industriale componente di commissioni deve vigilare affinché le modalità seguite dalla commissione stessa per la decisione finale siano perfettamente rispondenti alle Leggi e alle norme del Bando; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura, e deve inoltre vigilare affinché episodi di pressione, imposizioni, interferenze provenienti dall’esterno o anche dall’interno, non vengano posti in essere nei confronti degli ltri membri della commissione. Di eventuali situazioni di tal genere è tenuto ad informare tempestivamente sia l’Ente banditore sia il Consiglio del Collegio di appartenenza, nonché l’autorità giudiziaria, ove si tratti di reati.

 

Art.42

 

E’ vietata la partecipazione a concorsi le cui condizioni di bando siano state ritenute dal consiglio Nazione o dal Consiglio del Collegio di appartenenza lesive dei diritti e del prestigio della sua dignità e di quella dell’intera categoria.

 

Art.43

 

Il Perito Industriale che vena nominato componente di una commissione giudicatrice deve rifiutare l’incarico qualora sussistano situazioni che possano compromettere l’imparzialità nel giudicare, in particolare se al concorso partecipi come concorrente un soggetto con il quale egli abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa.

 

Art.44

Tutti gli iscritti all’albo professionale sono diffidati dal partecipare a commissioni di qualsiasi tipo se gli Enti interessati, che ne siano tenuti, non abbiano richiesto la terna dei nominativi al Collegio. Per le nomine conferite a titolo personale, il Perito Industriale, prima di dare il proprio assenso è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Collegio di appartenenza.

 


Art.45

 

Il Perito Industriale deve rifiutare qualsiasi incarico per l’espletamento del quale egli sia costretto a contravvenire a leggi, norme e regolamenti.

 

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art.46

 

Le presenti norme di deontologia professionale sono poste ad integrazione delle norme legislative e regolamentari emanate per l’esercizio della professione di Perito Industriale. Gli iscritti all’Albo devono osservarle scrupolosamente, in mancanza saranno oggetto di provvedimenti disciplinari graduati a seconda della gravità delle infrazioni, abusi e di qualunque atto lesivo all’etica professionale. I suddetti provvedimenti disciplinari saranno presi dal Consiglio del Collegio di appartenenza, previo procedimento istruttorio così come previsto dalle Leggi Vigenti.

 

Art.47

 

L’osservanza delle presenti norme da parte degli iscritti è sottoposta alla vigilanza del Consiglio del Collegio di appartenenza. I Periti Industriale devono, per quanto possibile, comunicare i principi informativi del presente codice attraverso un’attività di divulgazione.

 

Art.48

 

Le presenti norme costituiscono regolamento interno deliberate dal consiglio Nazionale dei Periti Industriali e recepite dal Consiglio del Collegio. Esse sono depositate presso il Ministero di Grazia e Giustizia e gli Uffici Giudiziari

Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna

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